Focus sulle scuole di specializzazione per medici: cosa devi sapere

Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 368/99, le scuole di specializzazione per medici in Italia operano all’interno di una rete formativa che comprende strutture dotate di risorse assistenziali e socioassistenziali adeguate per lo svolgimento delle attività professionalizzanti. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione individua e verifica annualmente queste strutture per garantire che possano soddisfare tutte le esigenze didattiche e assistenziali dei medici specializzandi.

In alcuni casi, se le esigenze formative non possono essere soddisfatte neanche dalle aziende sanitarie pubbliche, la rete formativa può includere anche strutture sanitarie private accreditate. La struttura di sede è a direzione universitaria ed è idonea e attrezzata per l’organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica, mentre le strutture collegate e complementari sono convenzionate per raggiungere o completare l’attività assistenziale richiesta.

Le strutture della rete formativa delle scuole di specializzazione

Le strutture che compongono la rete formativa possono essere di diversa tipologia:

Strutture di sede

a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l’organizzazione e la realizzazione di attività formative;

Strutture collegate

Le strutture collegate supportano la stessa specialità della struttura di sede e che possono essere a direzione universitaria o extrauniversitaria;

Strutture complementari

Supportano specialità diverse da quella della struttura di sede e possono non essere accreditate.

L’ateneo sigla convenzioni specifiche con le strutture esterne essenziali per arricchire il panorama formativo. Per assicurare l’integrazione di nuove realtà nel percorso didattico, è opportuno condurre una valutazione preventiva con le aziende ospedaliere interessate. Inoltre, l’Università garantirà la trasmissione delle informazioni sulle convenzioni stipulate alle predette Aziende.

Esperienze formative all’estero

In conformità con la sezione 40 comma 6 del D.Lgs. 368/99 e l’articolo 12 del DPR 162/1982, per soddisfare esigenze specifiche di formazione, gli specializzandi hanno la possibilità di svolgere esperienze formative presso strutture sanitarie estere.

Le Scuole sono tenute a identificare preventivamente un tutor qualificato per ogni studente che svolge esperienze formative all’estero.

Il Consiglio della Scuola autorizza queste esperienze sulla base della documentazione presentata dallo studente e ne riconosce l’importanza ai fini della specializzazione, in base a un rapporto dettagliato delle attività svolte redatto dallo studente, sottoscritto dal Direttore e dal tutor della struttura estera.

In sintesi, la rete formativa delle scuole di specializzazione in medicina è fondamentale per garantire che i medici specializzandi abbiano accesso alle risorse e alle attività necessarie per il loro sviluppo professionale.

Cosa prevede il contratto del medico specializzando?

Il medico specializzando stipula un accordo ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. 368/99 con l’obiettivo esclusivo di acquisire abilità professionali relative al titolo di specialista. Questo avviene attraverso la partecipazione alle attività didattiche formali programmate e lo svolgimento di compiti assistenziali volti a sviluppare competenze in linea con gli standard didattici delle singole scuole. Tuttavia, questo accordo non garantisce l’accesso alle liste del Servizio sanitario nazionale o universitario o a qualsiasi tipo di relazione lavorativa con queste istituzioni.

Le responsabilità del medico specializzando

L’articolo 38 comma 3 del D.Lgs. 368/99 stabilisce che il medico in formazione specialistica debba assumere gradualmente responsabilità assistenziali e svolgere interventi con un aumento di autonomia. Queste crescenti responsabilità devono essere specificate all’inizio dell’anno nel piano formativo individuale e concordate con la direzione sanitaria e i dirigenti delle strutture sanitarie dove si svolge la formazione. Il Consiglio della Scuola valuta le responsabilità e il grado di autonomia in relazione alle capacità e all’esperienza del medico in formazione specialistica e alle specifiche attività assistenziali.

L’accordo sulle responsabilità assistenziali deve essere raggiunto tra il responsabile della struttura, il tutor e il medico in formazione specialistica. L’attività assistenziale del medico in formazione specialistica non è sostitutiva del personale di ruolo e deve essere svolta sotto la supervisione del tutor e registrata ufficialmente. Il medico in formazione specialistica deve sempre essere in grado di attivare un medico di ruolo in caso di necessità e le attività e gli interventi sono registrati su un libretto personale di formazione.

L’azienda sanitaria che ospita il medico in formazione specialistica deve fornire copertura assicurativa per rischi professionali, responsabilità civile contro terzi e infortuni connessi all’attività assistenziale svolta, con costi a propria carica. Con l’adozione del contratto di formazione specialistica, la copertura viene trasferita alle Aziende ospedaliere.

Il medico specializzando, dal canto suo, è obbligato ai sensi della legge Gelli Bianco a stipulare a proprie spese una polizza di colpa grave per medici specializzandi (che si trovano in vendita in alcuni siti specializzati, come ad esempio rcmedici.eu)  che va a coprire la rivalsa dell’ente o dell’SSN.