Art 892 codice civile: cosa prevede questa norma per piantare gli alberi?

L’Art 892 codice civile prevede che chiunque voglia piantare alberi presso un confine debba osservare delle distanze prestabilite sia dai regolamenti sia, in mancanza di essi, dagli usi locali. È un tema che sta a cuore a molti, in particolar modo per evitare  quelle controversie che possono nascere in caso di alberi piantati a distanza troppo ravvicinata dal cortile dei vicini; oppure in quei casi in cui il posizionamento di un albero possa in qualche modo recare fastidio agli altri. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa viene espresso in questo articolo del codice civile e come le misure varino in base anche alla tipologia di piante.

Art. 892: distanze in base alla tipologia di albero

Come detto, per calcolare le distanze regolamentate occorre innanzitutto fare una distinzione tra le varie tipologie degli alberi piantati. La legge stabilisce la divisione partendo dall’analisi del tronco della pianta stessa, e tiene conto principalmente di 3 categorie.

Alberi a fusto alto

Rientrano in questa categoria tutti quegli alberi il cui fusto sorge ad altezza notevole. Si parla sia di fusto semplice che di fusto diviso in rami. Per fare alcuni esempi, gli alberi di questa categoria sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi o gli olmi. L’Art 892 codice civile prevede che tra questi alberi vi sia una distanza di almeno 3 metri.

Alberi a fusto non alto

Per quanto riguarda gli alberi a fusto non alto la regolamentazione è più chiara. Si tratta, infatti, di quegli esemplari il cui fusto raggiunge un’altezza massima di 3 m e poi si apre in rami. In questo caso l’Art 892 codice civile stabilisce che tra di essi deve essere rispettata una distanza di 1 metro e mezzo.

Altri alberi

Ci sono poi casi in cui la distanza può essere minore. Pensiamo, ad esempio, alle viti, agli arbusti e alle siepi vive. Nello specifico, in questa categoria rientrano tutti quegli alberi il cui fusto non supera i 2 metri e mezzo. Lo stesso articolo del codice civile stabilisce che la distanza minima tra questi alberi debba essere di mezzo metro.

Esiste però una piccolissima eccezione quando si parla di siepi di ontano, castagno o simili, le quali si recidono periodicamente vicino al ceppo. In questo caso la distanza deve essere di un metro. Ancora più specifico è il caso delle siepi di robinie, la cui distanza deve essere di due metri.

Art. 892: come si misura la distanza

Una domanda che sorge spontanea è quella relativa alla misurazione della distanza tra gli alberi. Come si calcola il valore di questa misura? Il metodo da applicare è sempre espresso nell’Art 892 codice civile. Proprio qui si specifica che la distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione o, eventualmente, a partire dalla stessa linea al luogo della semina.

Naturalmente, queste distanze non devono essere osservate se le piante si trovano all’interno di un confine delineato da un muro divisorio. Queste, però, devono avere un fusto che non superi l’altezza del muro stesso.