Estradizioni: come funzionano? In quali casi l’Italia le concede?

legge

Quando si parla di estradizione si fa riferimento ad un meccanismo di cooperazione internazionale che si articola in un particolare procedimento che coinvolge diversi stati sovrani. Nazioni che quindi detengono un potere di tipo coercitivo, ovvero che hanno il potere di punire chi ha commesso un fatto che viene qualificato come reato. Con questo meccanismo lo stato di fatto consegna ad un altro stato un soggetto che si trova sul suo territorio, in modo che quest’ultimo possa essere sottoposto a giudizio e quindi ad una tradizione processuale, oppure all’esecuzione di una pena che è già stata mandata in modo irrevocabile. Quindi quando si ha un’estradizione esecutiva nello Stato stesso che chiede l’estradizione, l’istituto è anche previsto dalla Costituzione Italiana ed è disciplinato dalla legge penale processuale del nostro paese, nonché dalle convenzioni internazionali. In linea di massima l’estradizione è molto condizionata al requisito della  doppia incriminazione e questo significa che il fatto del procedimento penale in corso per cui viene domandata l’estradizione, deve essere previsto come un reato sia dalla legge penale del nostro paese che da quella straniera.

Regolamento dell’estradizione

L’estradizione è attiva oppure dall’estero quando viene richiesta dallo Stato italiano, oppure si dice per l’estero o passiva, quando invece lo Stato Italiano concede ad un altro stato estero l’estradizione. Nel caso dell’estradizione attiva, l’iniziativa di competenza è del Procuratore generale presso la Corte d’Appello in cui è stata emanata la condanna e dove quindi si procede per il reato.

I Procuratori Generali invece, presentano una domanda completa di tutta la documentazione che la sorregge al Ministero della Giustizia, affinché quest’ultimo sia in grado di formulare la richiesta di estradizione alle autorità straniere competenti, dove si trova colui che deve essere estradato.

La domanda di estradizione

Una volta ricevuta domanda dallo Stato estero per estradizione passiva, la decisione finale spetta al Ministero della Giustizia italiano. Questo dopo la favorevole delibera della Corte d’Appello e del luogo in cui l’imputato, o di colui che già stato condannato, possiede domicilio, dimora, residenza o dove si trova fisicamente nel momento della domanda. L’apertura del procedimento avviene con l’invio da parte dello stato estero richiedente al Ministero della Giustizia italiano, proprio della richiesta di estradizione corredata da tutta la documentazione necessaria.

Il Ministro ha la facoltà di trasmettere la documentazione con la domanda al Procuratore generale presso la Corte d’Appello, oppure di respingerla. Secondo la legislatura italiana lo Stato richiedente l’estradizione non ha la facoltà di sottoporre l’imputato ad una restrizione della libertà personale per un fatto antecedente e differente a quello per il quale è stata concessa l’estradizione. C’è il divieto di concedere l’estradizione per i reati politici, per motivi nazionali che riguardino la religione o la razza e per i reati puniti all’estero con la pena di morte.

Il regolamento dell’estradizione non è mai un procedimento semplice e deve essere valutato caso per caso in tutti i minimi dettagli. Le condizioni e le clausole possono essere anche molto diverse tra loro e di conseguenza ogni caso è a se stante e può avere un decorso ed una durata decisamente differenti rispetto ad altri casi.

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