DPR 462 01: che cosa prevede?

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Il DPR 462 01 si occupa di verifiche degli impianti all’interno delle aziende.

Secondo quanto determinato dal decreto, i responsabili delle attività sono obbligati a verificare i propri impianti ogni due o cinque anni. Chi provvede a richiedere tali verifiche è il datore di lavoro stesso, che è l’unico responsabile.

La funzione di queste verifiche è quella di garantire la sicurezza ai lavoratori all’interno dell’attività, e di prevenire eventuali incendi a causa di impianti mal funzionanti.

La verifica viene effettuata da un organo di ispezione nominato dal Ministero delle Attività Produttive.

DPR 462 01: ecco cosa dice

Il decreto del presidente dei ministri 462 del 2001 disciplina le verifiche degli impianti di terra, degli impianti elettrici installati in zone con pericolo di esplosione, e impianti di protezione contro le scariche elettriche.

Questa norma si applica in tutte le attività lavorative dove vi è almeno un lavoratore dipendente e non. La periodicità del controllo degli impianti varia in base al rischio di incendio. In quelle attività produttive e terziarie dove vi è maggior rischio in caso di incendio, gli impianti devono essere controllati ogni due anni. In tutte le altre attività, invece, devono essere controllati almeno ogni cinque anni.

L’unico responsabile delle verifiche è il datore di lavoro, che, rivolgendosi ad un addetto, controlla che gli impianti siano a norma. La certificazione di verifica degli impianti deve essere conservata per almeno due anni nelle attività a maggior rischio, e almeno cinque anni nelle attività a rischio minore.

Il tecnico che verifica la funzionalità e la sicurezza degli impianti di messa a terra, o degli impianti elettrici deve essere abilitato al Ministero delle Attività Produttive, e solitamente si tratta di un tecnico di ARPA (agenzia regionale per la protezione dell’ambiente), oppure dell’ASL (azienda sanitaria locale), in base agli accordi previsti con l’azienda.

Cosa deve contenere la verifica di avvenuto controllo degli impianti

Il controllo degli impianti deve essere effettuato con periodicità di due anni nel caso di attività soggette a maggior rischio di incendio, e cinque per quelle a rischio minore.

Il controllo viene fatto da un tecnico abilitato, e richiesto dal datore di lavoro.

All’interno della verifica vi devono essere alcuni dati specifici, tra cui la valutazione del documento, in cui si dichiara se gli impianti sono ancora a norma, e l’esame a vista dei luoghi degli impianti.

Ulteriori dati che devono comparire sono:

  • prove di contatto;
  • Prove di continuità di protezione e conduttori equipotenziali;
  • Verifica del valore globale anello di terra;
  • Verifica strumentale scatto differenziali;
  • Calcolo del coordinamento tra interruttori, differenziali e la rete di terra.

 

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