Art 223 cds: quando avviene il ritiro o sospensione della patente?

Quando si riceve la patente, dopo il periodo di prova e l’esame di guida, la responsabilità diventa automaticamente solo e soltanto del nuovo guidatore.

Guidando da soli ci si rende conto dei costanti pericoli e sinistri, che sia lui che gli altri, possono provocare se non rispettano le norme, le velocità e la segnaletica stradale.

Inoltre un grande pericolo che ultimamente è in aumento è guidare sotto l’effetto di alcool e droghe, senza parlare poi delle distrazioni come guardare e scrivere sul cellulare e guidare ad alta velocità senza cintura di sicurezza.

Per questo, e per altre violazioni del codice della strada, avviene subito il ritiro della patente, come stabilito dall’art. 223, vediamo più nel dettaglio tutti i commi scritti per evitare di violare il codice stradale.

Quando avviene il ritiro o la sospensione della patente?

  1. Il ritiro o la sospensione della patente di guida può avvenire per conseguenza di un reato.
  2. In caso di reato è prevista sia una multa e sia la sospensione o la revoca della patente.
    L’organo di polizia deve saper riconoscere i danni del sinistro e attuare i relativi provvedimenti, in caso di incidente e violazione lieve, il pagamento della sanzione deve avvenire entro 10 giorni.
    Il Prefetto che ha tutte le informazioni a riguardo dell’incidente attua la sospensione provvisoria della patente di guida che può essere di 3 mesi fino a 2 anni.
  3. La comunicazione della patente, insieme alla copia del rapporto e al verbale, viene sempre effettuata dall’agente di polizia che ha raccolto informazioni e testimonianze riguardo l’incidente avvenuto.
    Il Prefetto in questo caso attua un altro provvedimento di sospensione che può arrivare fino a 3 anni di validità, se il reato è ancora più grave la sospensione può arrivare fino a 10 anni.
  4. Se la patente di guida è stata rilasciata all’estero, il Prefetto deve disporre altri tipi di provvedimenti nei confronti del guidatore che ha commesso un sinistro e/o violazione del codice stradale nello stato in cui si trova.
    Entro i futuri 15 giorni emetterà i giusti atti e ordinamenti che avranno lo scopo di impedimento al soggetto di guidare sul territorio in cui di trova quando ha provocato un incidente.
    Questo periodo di fermo dalla guida, viene segnalata sull’anagrafe degli abilitati alla guida, come previsto e scritto nell’art. 225 del codice delle strada.
    Esso permette il collegamento informatico tra i diversi stati che verranno prontamente informati in caso di altri incidenti in altri paesi oppure quando il soggetto tornerà nella sua città.
  5. Nel giro dei 15 giorni il Prefetto deve ricevere anche la copia della sentenza da parte del giudice.
  6. In caso di sinistro con decesso di una persona estranea può comportare anche ad un periodo in prigione per poi annullare la patente.
  7. In caso di violazione medio/grave la sospensione e il ritiro della patente possono essere definitivi come l’annullamento definitivo della validità della patente.

 

 

 

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